Quiz Diritto del lavoro

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Dispone tra l'altro la legge n. 108/1990 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali che...
La domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno può essere proposta anche se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione.
L'improcedibilità della domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione.
Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di dieci giorni può promuovere, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal CCNL, o in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione per il licenziamento, a pena decadenza, deve essere effettuata nel termine di cinque giorni.
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